Dotazione organica

Articolo 16 , comma 1,2 – Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del Personal con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del Personal e delle relative spese sostenute, di cui all’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al Personal effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al Personal assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del Personal a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al Personal assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

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